RICONOSCIMENTO NORMATIVO DELL’INFORTUNIO “IN ITINERE”.
(Dott.ssa Cesira Cruciani)
L’infortunio “in itinere” sulle vie del lavoro, viene oggi disciplinato dagli artt. 2 e 210 del T.U. n. 1124 del 30 giugno 1965, così come modificati dall’art. 12 del d.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2000, si è giunti dopo diversi decenni di attesa, alla previsione normativa della protezione previdenziale degli infortuni che i lavoratori assicurati subivano “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti”.
La copertura assicurativa dell’infortunio in itinere viene garantita a prescindere dal mezzo di locomozione utilizzato dal lavoratore (a piedi, su mezzi pubblici, su mezzo privato, su percorsi misti), tutte le modalità di spostamento sono ricompresse nella tutela se il tragitto è collegato ad esigenze e finalità lavorative.
La protezione viene però esclusa nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato (si considera tale anche il taxi), quando tale utilizzo non sia “necessitato” (“l’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato”).
L’uso del mezzo proprio è allora “necessitato”, o meglio “giustificato”, in considerazione non solo delle esigenze organizzative dell’attività lavorativa, ma anche delle esigenze di vita del lavoratore (umane, familiari ed economico sociali), per la cui individuazione la Suprema Corte ha fatto riferimento ai fondamentali principi espressi dagli artt. 3, 16 31, 32, 35 e 36 della Costituzione.
L’impiego del mezzo di trasporto privato non viene “giustificato”, nel caso in cui il lavoratore, per la brevità della distanza da coprire, possa effettuare il percorso a piedi senza disagi, o quando il tragitto sia adeguatamente coperto da servizio pubblico di trasporto. L’infortunio avvenuto su mezzo pubblico, andrà indennizzato anche se la distanza tra abitazione e luogo di lavoro potrebbe essere coperta agevolmente a piedi.
Incertezze permangono circa i limiti spaziali del percorso tutelato, ossia in rapporto ai punti in cui comincia e finisce l’iter protetto. Nel dettato normativo si parla genericamente di “luogo di abitazione” e di “luogo di lavoro”, ma resta il dubbio relativo all’inclusione nel percorso tutelato delle pertinenze dell’abitazione e dell’edificio aziendale. Non è infrequente che il lavoratore subisca un infortunio salendo o scendendo le scale del condominio, mentre posteggia il mezzo privato nel proprio garage o nel parcheggio condominiale o in quello aziendale, quando attraversa il piazzale antistante la fabbrica o il cortile dell’immobile dove abita, ecc.
Tenuto conto dell’orientamento accolto dalla giurisprudenza, sembra si possa sostenere che l’iter protetto non dovrebbe comprendere le pertinenze dell’abitazione e del luogo di lavoro. Appaiono comunque indennizzabili, secondo l’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, gli infortuni che si verificano nelle pertinenze dell’edificio aziendale, in tal caso sarebbe configurabile non come infortunio in itinere, ma come infortunio sul lavoro, con riflessi diversi sull’obbligo contributivo del datore di lavoro.
Qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, iter protetto è anche quello di andata e ritorno verso il luogo di consumazione abituale dei pasti. Può essere equiparabile al servizio di mensa aziendale la “convenzione con posti di ristoro dislocati a breve distanza dal luogo di lavoro, oppure la fornitura di “ticket restaurant” utilizzati in posti di ristoro sempre nelle immediate vicinanze.
Naturalmente, “anche l’infortunio eventualmente occorso nel recarsi alla mensa aziendale è oggetto di tutela in quanto, per giurisprudenza costante, le brevi soste per soddisfare le elementari esigenze fisiologiche – tra cui appunto la pausa pranzo principale – non interrompono il nesso causale tra rischio lavorativo ed evento”.
Va precisato, infine, che per “luogo di consumazione abituale dei pasti” non deve necessariamente intendersi un posto di ristoro specifico, ma, la località dove il lavoratore mangia di consueto, scegliendo di volta in volta, il servizio più appropriato in relazione al tempo a disposizione e all’appetito (ristorante, pizzeria, bar, ecc.).
(Dott.ssa Cesira Cruciani)